CIRCOLARE 013-2009 DEL
17 GIUGNO 2009
IL REDDITOMETRO
Il redditometro opera ai fini dell’accertamento, attribuendo
alle disponibilità di beni specifici parametri di reddito, che possono essere
maggiorati in funzione degli incrementi patrimoniali.
Gli uffici
effettuano prima di tutte delle indagini preliminari, al fine precipuo di selezionare
il contribuente meritevole di approfondimenti. Viene pertanto formato il
fascicolo personale dello stesso, dopodichè - una volta espletata la fase del
contraddittorio - l’amministrazione finanziaria se non riscontra casi validi
elementi di giustificazione da parte del contribuente, procede all’effettiva
applicazione del redditometro.
L’accertamento
può essere espletato solo se sono riscontrati scostamenti tra redditi
accertati e redditi dichiarati superiori del 25% in almeno due
periodi di imposta che - a parere della Corte di Cassazione - non devono
necessariamente riguardare due periodi d’imposta consecutivi.
Inoltre, lo
scostamento deve essere calcolato in riferimento al reddito accertato
(ad esempio, se tale reddito è pari a 100.000 euro, deve superare di almeno
25.000 euro il reddito dichiarato).
Il meccanismo
di calcolo del redditometro si caratterizza per:
·
l’individuazione
degli elementi indicatori di capacità contributiva (autovetture,
abitazioni, domestici, assicurazioni, etc.), prevedendo per ciascuno di essi la
suddivisione in classi (in base a cilindrate, metri quadri, ore di
lavoro, premi pagati, etc.);
·
la
fissazione per ognuna delle predette classi di beni della spesa connessa
alla relativa disponibilità, ulteriormente moltiplicata per un “coefficiente”
che individua la quota di reddito destinata al riguardo;
·
la
sommatoria dei redditi attribuiti a ciascun bene mediante una proporzionalità
decrescente, attribuendo un valore pieno (100%) al reddito (bene) più
elevato e un valore decrescente (60, 50, 40%) ai beni aventi rispettivamente il
secondo, terzo e quarto valore in termini di reddito sintetico, per poi
giungere ad una percentuale del 20% attribuita al reddito corrispondente ai
beni dal quinto in poi;
·
l’ulteriore
aggiunta, al risultato di cui al punto precedente, di una quota pari a 1/5
dell’incremento patrimoniale conseguito nell’arco del quinquennio
antecedente l’acquisto.
Il D.M. 10 settembre 1992, aggiornato sul piano dei
coefficienti reddituali con cadenza biennale, è il riferimento
normativo.
Nel dettaglio,
i beni e servizi si ritengono nella disponibilità della persona fisica che, a
qualsiasi titolo o anche di fatto, utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o
fa ricevere i servizi, sopportandone in tutto o in parte i costi. Sono esclusi
i beni riconducibili ad attività d’impresa o di lavoro autonomo, mentre i beni
ad uso promiscuo rilevano nella misura reddituale
non considerata nella determinazione del reddito d’impresa o professionale.
Inoltre, i beni e servizi sono rapportati al periodo dell’anno di cui se
ne dispone, considerando il mese per intero se i giorni di possesso sono
superiori alla metà dei giorni di composizione del mese stesso.
Se i beni sono
nella disponibilità di più persone, sono valutati nella relativa
proporzione. Infine, sono individuate regole particolari per il ricalcolo dei redditi in riferimento ai diversi beni, come
ad esempio:
L’accertamento può essere fondato sul possesso di un solo
«bene» significativo anche se in
queste circostanze devono essere utilizzate particolari cautele
finalizzate a comprovare che il reddito sintetico ricalcolato
sia palesemente incongruente in eccesso rispetto al reddito comunque
determinabile sulla base di altre informazioni.
Al calcolo
riferito alla disponibilità dei beni e servizi si aggiunge, se esistente, la
quota pari a 1/5 dell’eventuale incremento patrimoniale realizzato entro
cinque anni dall’annualità sottoposta ad accertamento. In sostanza, se
l’anno di osservazione è il 2005, gli incrementi patrimoniali sono osservabili
fino a tutto il 2009.
Di seguito si
propone un esempio di applicazione del redditometro in riferimento
all’anno 2006 per un contribuente che ha:
Valori individuati dal
provvedimento Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2007 |
|||||
Bene o servizio |
Importo di spesa |
Coeff. |
Importo |
% |
Reddito lordo di riferimento |
Abitazione principale
(150 x 21,39) |
3.208,50 + 12.000,00 |
4 |
60.834,00 |
50 |
30.417,00 |
Autovettura a benzina,
20 Hp |
3.960,49 |
6 |
23.762,94 |
100 |
23.762,94 |
Autovettura a benzina,
12 Hp |
1.808,01 |
4 |
7.232,04 |
100 |
7.232,04 |
Incremento patrimoniale
(1/5 di
200.000) |
40.000,00 |
- |
- |
|
40.000,00 |
Come è possibile notare, in relazione all’abitazione
principale la quota di mutuo si aggiunge alla spesa di base, mentre
il coefficiente di ricalcolo è ridotto da
Le autovetture
non hanno riduzioni nel ricalcolo, essendo acquistate
da meno di 4 anni.
L’incremento
patrimoniale del 2007 incide nella quota di 1/5 nel calcolo del 2006.
Per determinare
il reddito attribuibile, è necessario procedere all’ulteriore graduazione dei
valori attribuiti ai «beni disponibili» nel modo che segue:
Il reddito desunto, dunque, è pari a 88.290,78 euro, dato
dalla somma dei redditi relativi alla disponibilità dei beni (48.290,78 euro) e
della quota di incremento patrimoniale di 40.000 euro. Se tale reddito supera
del 25% quello dichiarato, e ciò accade in almeno due periodi d’imposta, è
possibile l’accertamento.