CIRCOLARE 013-2009 DEL 17 GIUGNO 2009

 

 

 

IL REDDITOMETRO

 

Il redditometro opera ai fini dell’accertamento, attribuendo alle disponibilità di beni specifici parametri di reddito, che possono essere maggiorati in funzione degli incrementi patrimoniali.

 

Gli uffici effettuano prima di tutte delle indagini preliminari, al fine precipuo di selezionare il contribuente meritevole di approfondimenti. Viene pertanto formato il fascicolo personale dello stesso, dopodichè - una volta espletata la fase del contraddittorio - l’amministrazione finanziaria se non riscontra casi validi elementi di giustificazione da parte del contribuente, procede all’effettiva applicazione del redditometro.

 

L’accertamento può essere espletato solo se sono riscontrati scostamenti tra redditi accertati e redditi dichiarati superiori del 25% in almeno due periodi di imposta che - a parere della Corte di Cassazione - non devono necessariamente riguardare due periodi d’imposta consecutivi.

Inoltre, lo scostamento deve essere calcolato in riferimento al reddito accertato (ad esempio, se tale reddito è pari a 100.000 euro, deve superare di almeno 25.000 euro il reddito dichiarato).

 

Il meccanismo di calcolo del redditometro si caratterizza per:

 

·         l’individuazione degli elementi indicatori di capacità contributiva (autovetture, abitazioni, domestici, assicurazioni, etc.), prevedendo per ciascuno di essi la suddivisione in classi (in base a cilindrate, metri quadri, ore di lavoro, premi pagati, etc.);

·         la fissazione per ognuna delle predette classi di beni della spesa connessa alla relativa disponibilità, ulteriormente moltiplicata per un “coefficiente” che individua la quota di reddito destinata al riguardo;

·         la sommatoria dei redditi attribuiti a ciascun bene mediante una proporzionalità decrescente, attribuendo un valore pieno (100%) al reddito (bene) più elevato e un valore decrescente (60, 50, 40%) ai beni aventi rispettivamente il secondo, terzo e quarto valore in termini di reddito sintetico, per poi giungere ad una percentuale del 20% attribuita al reddito corrispondente ai beni dal quinto in poi;

·         l’ulteriore aggiunta, al risultato di cui al punto precedente, di una quota pari a 1/5 dell’incremento patrimoniale conseguito nell’arco del quinquennio antecedente l’acquisto.

 

Il D.M. 10 settembre 1992, aggiornato sul piano dei coefficienti reddituali con cadenza biennale, è il riferimento normativo.

Nel dettaglio, i beni e servizi si ritengono nella disponibilità della persona fisica che, a qualsiasi titolo o anche di fatto, utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi, sopportandone in tutto o in parte i costi. Sono esclusi i beni riconducibili ad attività d’impresa o di lavoro autonomo, mentre i beni ad uso promiscuo rilevano nella misura reddituale non considerata nella determinazione del reddito d’impresa o professionale. Inoltre, i beni e servizi sono rapportati al periodo dell’anno di cui se ne dispone, considerando il mese per intero se i giorni di possesso sono superiori alla metà dei giorni di composizione del mese stesso.

Se i beni sono nella disponibilità di più persone, sono valutati nella relativa proporzione. Infine, sono individuate regole particolari per il ricalcolo dei redditi in riferimento ai diversi beni, come ad esempio:

 

 

L’accertamento può essere fondato sul possesso di un solo «bene» significativo anche se in queste circostanze devono essere utilizzate particolari cautele finalizzate a comprovare che il reddito sintetico ricalcolato sia palesemente incongruente in eccesso rispetto al reddito comunque determinabile sulla base di altre informazioni.

Al calcolo riferito alla disponibilità dei beni e servizi si aggiunge, se esistente, la quota pari a 1/5 dell’eventuale incremento patrimoniale realizzato entro cinque anni dall’annualità sottoposta ad accertamento. In sostanza, se l’anno di osservazione è il 2005, gli incrementi patrimoniali sono osservabili fino a tutto il 2009.

Di seguito si propone un esempio di applicazione del redditometro in riferimento all’anno 2006 per un contribuente che ha:

 

 

 

Valori individuati dal provvedimento Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2007

Bene o servizio

Importo di spesa

Coeff.

Importo

%

Reddito lordo

di riferimento

Abitazione principale

(150 x 21,39)

3.208,50 + 12.000,00

4

60.834,00

50

30.417,00

Autovettura a benzina, 20 Hp

3.960,49

6

23.762,94

100

23.762,94

Autovettura a benzina, 12 Hp

1.808,01

4

7.232,04

100

7.232,04

Incremento patrimoniale

(1/5 di 200.000)

40.000,00

-

-

 

40.000,00

 

Come è possibile notare, in relazione all’abitazione principale la quota di mutuo si aggiunge alla spesa di base, mentre il coefficiente di ricalcolo è ridotto da 5 a 4. Infine, il valore è abbattuto al 50% essendo l’immobile e il mutuo cointestati con il coniuge.

Le autovetture non hanno riduzioni nel ricalcolo, essendo acquistate da meno di 4 anni.

L’incremento patrimoniale del 2007 incide nella quota di 1/5 nel calcolo del 2006.

Per determinare il reddito attribuibile, è necessario procedere all’ulteriore graduazione dei valori attribuiti ai «beni disponibili» nel modo che segue:

 

 

Il reddito desunto, dunque, è pari a 88.290,78 euro, dato dalla somma dei redditi relativi alla disponibilità dei beni (48.290,78 euro) e della quota di incremento patrimoniale di 40.000 euro. Se tale reddito supera del 25% quello dichiarato, e ciò accade in almeno due periodi d’imposta, è possibile l’accertamento.